La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Se nel piano educativo individualizzato non sono declinati obiettivi per alcune discipline, a seguito della gravità della disabilità, sul documento di valutazione non si riporta la descrizione, che invece deve esserci per le discipline affrontate e per gli obietti individualizzati appositamente predisposti.
La nuova normativa prevede una maggiore personalizzazione della valutazione per ogni singolo studente, a maggior ragione per gli studenti con disabilità per i quali si dovrà attuare la massima flessibilità per descrivere i processi e gli apprendimenti in base a quanto progettato nel PEI.
Le dimensioni individuate nelle Linee Guide (Autonomia – Tipologia della situazione – Risorse mobilitate – Continuità) sono adeguate per descrivere i livelli di apprendimento degli studenti con disabilità anche grave, modulando e adattando la descrizione a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato.
Resta la possibilità per le Istituzioni Scolastiche di modificare e/o integrare le dimensioni per rispondere alla descrizione dei processi di alunne e alunni con disabilità grave. Non si modificano i livelli.
È comunque possibile integrare il documento di valutazione con una nota che permetta di rappresentare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.